La misura regionale di “sostegno al reddito” c.d. “dote scuola”, per consentire alle categorie di studenti con famiglie economicamente più svantaggiate, l’acquisto di testi e strumenti scolastici (da non confondere con il buono-scuola propriamente detto), non può essere riservata ai soli studenti delle scuole, per lo più paritarie, ove si chiede il pagamento di una retta; si verrebbe altrimenti a determinare un’evidente disparità di trattamento.
A stabilirlo, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4100 del 29 agosto 2017, accogliendo il ricorso di alcuni genitori di studenti frequentanti scuole pubbliche, conseguentemente accertando il loro diritto ed interesse all'attribuzione/integrazione, da parte della Regione, del contributo “dote scuola” o “sostegno al reddito”, nella misura necessaria a renderlo eguale al contributo elargito a titolo di integrazione al reddito agli studenti delle scuole paritarie, a parità di reddito familiare.
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