Stop ai licenziamenti fino al 28 agosto 2021. È la recente novità che spunta nel “Decreto Sostegni-bis” per tutte le imprese che richiedono di poter utilizzare la cassa Covid-19 fino al 30 giugno 2021. La nuova proroga del blocco dei licenziamenti non era stata prevista nella versione originaria della bozza, in quanto sarebbe stata introdotta nel testo durante la riunione di Governo.
Vediamo in dettaglio tutte le ultime novità sul “Decreto Sostegni-bis”.
Per le imprese che richiedono di poter utilizzare la cassa Covid-19 fino al 30 giugno 2021, a decorrere dal 1° luglio 2021, sono esonerate dal pagamento dei contributi addizionali (del 9%, del 12% e del 15% a seconda della durata delle settimane) fino alla fine dell’anno. In tal caso, vi è comunque il divieto di poter ricorrere a licenziamenti economici e collettivi mentre usano la CIGO.
Scende da 250 a 100 dipendenti la soglia dimensionale per accedere al contratto di espansione, che consente, tra l’altro, l’uscita anticipata dal lavoro di coloro che si trovano a non più di 60 mesi dalla pensione (di vecchiaia o di anzianità).
Ai nastri di partenza il contratto subordinato a tempo indeterminato di rioccupazione incentivato con l’esonero contributivo al 100% - fino a 6.000 euro su base annua - per la durata di 6 mesi, con l’obiettivo di spingere l’inserimento dei disoccupati.
Ai fini dello sgravio, sono fissati alcuni paletti: i datori di lavoro nei 6 mesi precedenti l’assunzione non devono aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi nella stessa unità produttiva.
Rivisto anche il contratto di solidarietà. Infatti, le aziende che a giugno avranno lo sblocco dei licenziamenti, con un calo del 50% di fatturato (non più 30%), possono stipulare un contratto di solidarietà che porta la retribuzione dei lavoratori al 70%.
Tuttavia, l’impresa deve impegnarsi nella stipula dell’accordo collettivo al mantenimento dei livelli occupazionali. La riduzione massima di orario viene innalzata, portando il tetto della riduzione media all’80% e della riduzione complessiva al 90%.
Inoltre, fino al 31 dicembre 2021, è stato previsto lo stop del meccanismo di decalage della NASpI, ovvero il taglio del 3% che scatta dal 4° mese di fruizione dell’indennità di disoccupazione.
È prevista, inoltre, la proroga di altre 4 mensilità di REM per assicurare la copertura nei mesi estivi alle famiglie in difficoltà, nonché incentivi per sostenere i giovani con meno di 36 anni nell’acquisto della prima casa.
Per richiedere le ulteriori quattro mensilità di REM, relative a giugno, luglio, agosto e settembre, la domanda dovrà essere presentata all’Inps entro il 31 luglio 2021.
Mentre i giovani che non hanno compiuto 36 anni (in precedenza il limite era 35 anni) possono accedere al fondo di garanzia dello Stato per l’acquisto della prima casa (rifinanziato per 290 milioni nel 2021) che coprirà fino all’80% dei finanziamenti richiesti per l’accensione di un mutuo, se in possesso di un Isee non superiore a 30mila euro, con scadenza fissata a giugno 2022 per presentare la domanda.
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