Sostegni bis, nessuna riduzione per la NASpI fino a dicembre 2021

Pubblicato il 28 maggio 2021

Ai sensi dell’art. 38, Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021 è sospesa l’ulteriore applicazione dell’art. 4, comma 3, Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e le stesse sono confermate nell’importo in pagamento alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le prestazioni decorrenti nel periodo dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 è sospesa fino al 31 dicembre 2021 l’applicazione del medesimo art. 4, comma 3.

In tal senso, la novella legislativa sospende gli effetti della riduzione pari al 3% mensile operata a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione della nuova indennità di disoccupazione fino al 31 dicembre 2021.

Si rammenta che possono accedere alla misura coloro che versano in uno stato di disoccupazione involontario, ivi incluse le ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro incentivate ai sensi dell’art. 14, comma 3, Decreto Agosto, ovvero dall’art. 8, comma 11, Decreto Sostegni.

Ai sensi dell’art. 4, comma 2, Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come stabilito dalla Circolare INPS 21 gennaio 2017, n. 7, la retribuzione mensile da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione NASpI è pari ad euro 1.227,55, operando il 75% della retribuzione mensile sino al predetto importo ed il 25% per la parte eccedente sino al limite massimo di euro 1.335,40.

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