Le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio a decorrere dal 26 maggio 2021 e sino al 31 dicembre 2021 potranno beneficiare di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico azienda nel limite del doppio delle ore di integrazioni salariale fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.
La nuova misura è prevista dall’art. 43 è subordinata al rispetto della disciplina in materia di divieto di licenziamento fino al 31 dicembre 2021, sancita dai commi 9 e 11, art. 8, del Decreto Sostegni-one, sicché l’eventuale violazione comporterà ex lege la revoca retroattiva del beneficio fruito e l’impossibilità di presentare istanza di accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla medesima disciplina.
Altresì, come noto, lo sgravio sarà subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi contributivi di cui all’art. 31, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché della disciplina prevista dall’art. 1, commi 1175 e 1176, Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
L’esonero, riparametrato ed applicato su base mensile, sarà cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Sono espressamente esclusi dall’applicazione i premi ed i contributi dovuti all’INAIL e le aliquote di finanziamento relative a:
Anche per la nuova decontribuzione in trattazione bisognerà attendere, oltreché le circolari amministrative applicative, l’autorizzazione della Commissione Europea atteso che il beneficio è concesso ai sensi del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.
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