La c.d. Legge Fornero ha disposto la revoca di alcune tipologie di prestazioni di cui siano titolari soggetti condannati per taluni reati di particolare allarme sociale, quali:
reati di associazione terroristica;
attentato per finalità terroristiche o di eversione;
sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione;
associazione di stampo mafioso;
scambio elettorale;
strage e delitti commessi per agevolare le associazione di stampo mafioso.
Con messaggio n. 2302 del 5 giugno 2017, l’INPS ha, quindi, comunicato che Il concetto di “revoca” sarà applicato, in fase di prima operatività, come “sospensione” della prestazione nei confronti degli interessati, fino ad una eventuale riattivazione su domanda, previa verifica della completa esecuzione della pena.
Le prestazioni dell’Istituto che possono essere sospese sono quelle relative all’assistenza ed alla disoccupazione (assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili, “indennità di disoccupazione”) nonché la generalità delle prestazioni previdenziali, qualora il giudice che emette la sentenza lo preveda espressamente, quando i trattamenti previdenziali, aventi natura contributiva, abbiano avuto origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite connesse a taluno dei reati oggetto della sentenza di condanna.
Sulla scorta delle informazioni ricevute dal Ministero della Giustizia l’Istituto informa, inoltre, di aver provveduto a sospendere a livello centrale il pagamento delle citate prestazioni per i soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato.
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