La richiesta di pagamento ad una banca della differenza tra l’Irap pagata con l’aliquota del 4,25% e quella dovuta con aliquota maggiorata in base a quanto disposto dalla legge regionale del Veneto n. 34/2002, si deve considerare illegittima dal momento che la legge n. 311 del 2004 ha sospeso la maggiorazione Irap, rendendo di fatto illegittima la suddetta pretesa tributaria.
Tale conclusione è stata confermata anche dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso, che, con la sentenza n. 35/1/2010, ha confermato per il periodo d’imposta 2004 la sospensione della maggiorazione dell’aliquota ordinaria dell’Irap, disposta dalla legge n. 289/2002. Pertanto, la pretesa dell’ufficio tributario di richiedere a carico di banche e assicurazioni, per l’anno 2004, il pagamento della differenza tra l’imposta pagata con aliquota base del 4,25 e quella maggiorata dell’1% (5,25%), deve essere considerata illegittima. Le suddette maggiorazioni, infatti, si devono ritenere sospese ex lege.
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