La Corte di cassazione, Quarta serie penale, ha fornito alcune precisazioni in tema di sanzioni amministrative accessorie all’accertamento del reato di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime.
Secondo gli Ermellini, in particolare, la previsione della sospensione della patente di guida di cui all’articolo 222, comma 2, primo, secondo e terzo periodo, del Codice della strada vale, quale norma transitoria, in relazione ai fatti di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime commessi in epoca antecedente la novella legislativa introdotta dalla Legge n. 41/2016.
Per questi fatti, infatti, non può retroagire la più grave sanzione della revoca del titolo abilitativo prevista dal quarto e quinto periodo di detta norma.
Nello specifico, per la Corte, il primo, secondo e terzo periodo del comma 2 dell'art. 222 richiamato, non sono in contraddizione con la previsione del quarto periodo del comma 2 dell'art. 222 medesimo, per come introdotto dalla Legge n. 41/2016, “in quanto i primi tre valgono da, seppure anomala, norma transitoria, nel senso, cioè, di segnalare che per i fatti commessi in epoca antecedente rispetto alla novella legislativa introdotta dalla legge n. 41 del 2016, in vigore dal 25 marzo 2016”.
A seguire, la Cassazione – sentenza n. 36759 del 31 luglio 2018 – ha precisato che la revoca della patente di guida opera in caso di accertata violazione degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., che incriminano, rispettivamente, l'omicidio stradale e le lesioni personali stradali gravi o gravissime, mentre la sospensione opera per gli altri casi, pure previsti dal Codice della strada, in cui si verificano danni alla persona.
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