Secondo la Quinta Sezione civile del Tribunale di Roma, la sospensione dei termini nel periodo feriale si applica anche nei casi in cui la parte proponga preventivamente istanza di mediazione, in una controversia in cui la presentazione di detta istanza sia obbligatoria.
La sospensione feriale, infatti, è applicabile al termine stabilito dalla legge a pena di decadenza per la proposizione di determinate domande in giudizio.
Così, il giudice che sia chiamato a valutare se il termine decadenziale si sia consumato prima dell’attivazione del procedimento di mediazione, è tenuto a scomputare da tale termine quello di sospensione feriale.
E’ quanto si legge nel testo della sentenza del Tribunale capitolino n. 4927 del 5 marzo 2019, dove viene anche precisato che l’orientamento espresso è conforme a quanto statuito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 49/1990 sull’estensione dell’applicabilità della sospensione feriale all’art. 1137 del Codice civile.
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