Sospensione dell'esecuzione delle sentenze fiscali di secondo grado. Condizioni

Pubblicato il 23 novembre 2010 Con ordinanza n. 4 del 2010, la Commissione tributaria regionale di Torino ha provveduto ad applicare i principi sanciti dalla recente sentenza della Consulta n. 217 del 17 giugno 2010 in tema di possibilità di sospensiva anche nei processi tributari.

In particolare, i giudici piemontesi hanno affermato la possibile sospensione dell'esecuzione della sentenza tributaria in appello in presenza di precise condizioni:

- che il contribuente provi l'iscrizione del ricorso in Cassazione;

- che sia in atto un'esecuzione coattiva;

- che sussista un danno grave e irreparabile non rimediabile per equivalente derivante dall'esecuzione.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Rider: inquadramento contrattuale. I chiarimenti del Ministero

22/04/2025

Contributi Inps, aggiornati tassi di interesse e sanzioni civili

22/04/2025

Lavoratori intermittenti: nuove regole per computo e denuncia Uniemens

22/04/2025

CNDCEC: novità della riforma della riscossione 2025 e riapertura rottamazione quater

22/04/2025

Affitti brevi: poteri limitati dei Comuni

22/04/2025

Cassazione: le ferie sospendono il comporto solo se chieste in malattia

22/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy