L’entità della sanzione prevista in astratto per la sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 656, comma 5, del Codice di procedura penale, deve essere quella della pena, anche residua, non superiore a 4 anni, quando la sospensione sia richiesta in dipendenza di un’istanza di affidamento, ossia ai sensi dell’articolo 47, comma 3 bis, ordinamento penale.
E’ sulla scorta di questo assunto che la Cassazione – sentenza n. 39889 del 4 settembre 2017 - ha annullato un’ordinanza con cui il Gip aveva dichiarato inammissibile, nonché respinto, l’istanza presentata dalla difesa di un imputato volta ad ottenere la sospensione di un ordine di carcerazione emesso dal Pm che aveva determinato la pena da espiare in tre anni, 11 mesi e 17 giorni di reclusione.
Per i giudici di legittimità, poiché nel caso esaminato era pacifico che il reo stesse scontando una pena non superiore agli anni quattro di reclusione, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto considerare la sussistenza, al fine della sospensione dell’ordine di carcerazione, della condizione legittimante l’accoglimento della domanda.
L’ordinanza impugnata e l’ordine di esecuzione connesso sono stati, dunque, annullati senza rinvio, con conseguente immediata liberazione del condannato.
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