Sospensione dell’attività imprenditoriale, revoca senza rimborso

Pubblicato il 28 agosto 2019

L’imprenditore che ha ottenuto la revoca della sospensione dell’attività, ai sensi dell’art. 14, del D.Lgs. n. 81/2008, nel caso in cui il provvedimento perda efficacia in conseguenza della mancata adozione della decisione sul ricorso amministrativo, non ha diritto al rimborso della somma versata ai fini dell’emissione del provvedimento di revoca.

Il chiarimento è giunto dall’INL, con la nota n. 7401 del 12 agosto 2019.

Sospensione dell’attività imprenditoriale, quando si verifica?

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.

La sospensione dell’attività imprenditoriale si applica allorquando i lavoratori “in nero” siano in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, nonché in caso di gravi e ripetute violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Sospensione dell’attività imprenditoriale, quando può essere revocata?

A seguito dell’emanazione del provvedimento di sospensione, i medesimi organi di vigilanza su richiamati possono revocare la propria decisione laddove si verifichino le seguenti condizioni:

Inoltre, la revoca può avvenire versando il 25% della somma aggiuntiva dovuta, oppure l'importo residuo, maggiorato del 5%, entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca.

Sospensione dell’attività imprenditoriale, si ha diritto al rimborso?

Sul punto è stato chiesto all’INL se sussistono gli estremi per la restituzione della somma pagata per la revoca del provvedimento di sospensione, nel caso in cui il provvedimento perda efficacia in conseguenza della mancata adozione della decisione sul ricorso amministrativo.

Per rispondere al quesito posto, l’Ispettorato si rifà alla soluzione prospettata dalla ITL di Bari, per la quale la decadenza del provvedimento di sospensione, a seguito dello spirare del termine di 15 giorni, opera ex nunc, con salvezza degli effetti già maturati.

Pertanto, nel caso di specie, non è possibile procedere al rimborso di quanto versato ai fini dell’emissione del provvedimento di revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy