L’imprenditore che ha ottenuto la revoca della sospensione dell’attività, ai sensi dell’art. 14, del D.Lgs. n. 81/2008, nel caso in cui il provvedimento perda efficacia in conseguenza della mancata adozione della decisione sul ricorso amministrativo, non ha diritto al rimborso della somma versata ai fini dell’emissione del provvedimento di revoca.
Il chiarimento è giunto dall’INL, con la nota n. 7401 del 12 agosto 2019.
Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.
La sospensione dell’attività imprenditoriale si applica allorquando i lavoratori “in nero” siano in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, nonché in caso di gravi e ripetute violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
A seguito dell’emanazione del provvedimento di sospensione, i medesimi organi di vigilanza su richiamati possono revocare la propria decisione laddove si verifichino le seguenti condizioni:
Inoltre, la revoca può avvenire versando il 25% della somma aggiuntiva dovuta, oppure l'importo residuo, maggiorato del 5%, entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca.
Sul punto è stato chiesto all’INL se sussistono gli estremi per la restituzione della somma pagata per la revoca del provvedimento di sospensione, nel caso in cui il provvedimento perda efficacia in conseguenza della mancata adozione della decisione sul ricorso amministrativo.
Per rispondere al quesito posto, l’Ispettorato si rifà alla soluzione prospettata dalla ITL di Bari, per la quale la decadenza del provvedimento di sospensione, a seguito dello spirare del termine di 15 giorni, opera ex nunc, con salvezza degli effetti già maturati.
Pertanto, nel caso di specie, non è possibile procedere al rimborso di quanto versato ai fini dell’emissione del provvedimento di revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale.
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