Al fine di contrastare il lavoro irregolare e gli infortuni mortali sul luogo di lavoro, il Governo ha riscritto le regole per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Le sostanziali modifiche apportate agli artt. 13 e 14, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernono il dimezzamento della soglia di lavoratori irregolari (abbassata al 10% del personale occupato al momento dell’accesso) e l’estensione delle competenze degli ispettori del lavoro dell’INL a tutti i settori produttivi per quanto attiene il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Abrogata anche la discrezionalità, precedentemente affidata agli ispettori, di adottare il provvedimento di sospensione, sicché l’accertamento dell’irregolarità sarà condizione necessaria e sufficiente per sospendere l’attività imprenditoriale. Gli effetti della sospensione potranno decorrere dalle ore dodici del giorno successivo ovvero dalla conclusione del ciclo produttivo che non può essere interrotto, salvo i casi in cui si riscontri un accertato pericolo per i lavoratori o per l’incolumità pubblica.
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