L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 3 del 9 novembre 2021, ha fornito le prime indicazioni per l'applicazione delle norme del cd. decreto fiscale (D.L. n. 146/2021) sul nuovo provvedimento di sospensione di cui all'art. 14 del T.U. della sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008).
La circolare, condivisa nei contenuti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nota prot. n. 9686 dell’8 novembre 2021), è il primo documento di prassi in materia. Ad essa faranno seguito i chiarimenti specifici in merito alle gravi violazioni di cui all’Allegato I e sulle eventuali modifiche della conversione in legge del D.L. n. 146/2021.
Il provvedimento di sospensione è adottato dal personale ispettivo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro “al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori” e dai "servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro”.
A differenza di quanto avveniva in passato, l'adozione è un atto obbligato in quanto viene rimossa ogni forma di discrezionalità da parte dell’Amministrazione.
Resta salva, tuttavia, la possibilità di valutare se far decorrere gli effetti del provvedimento in un momento successivo ("dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità", come specificato dal comma 4 del nuovo art. 14).
Il provvedimento di sospensione può essere adottato se l’Ispettorato riscontra la presenza di lavoratori irregolari nella percentuale di almeno il 10% (soglia dimezzata rispetto al previgente 20%).
La condizione di irregolarità è connessa alla insussistenza della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro. Non potranno pertanto essere considerati irregolari i lavoratori per i quali non è richiesta la comunicazione (come, ad esempio, i coadiuvanti familiari ovvero i soci).
La percentuale del 10% va calcolata sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo ivi compresi i collaboratori familiari, anche impegnati per periodi inferiori alle dieci giornate di lavoro e i soci lavoratori cui non spetta l’amministrazione o la gestione della società.
Sono esclusi dal provvedimento di sospensione per lavoro irregolare le c.d. microimprese nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l’unico occupato dall’impresa.
La sussistenza dei presupposti di adozione del provvedimento va valutata all’accesso ispettivo. Pertanto, ogni regolarizzazione dei lavoratori operata nel corso dell’ispezione non blocca l'adozione del provvedimento.
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ricorda che il provvedimento di sospensione deve essere adottato anche nei casi in cui venga accertata la sussistenza di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza individuate tassativamente nell’Allegato I.
Riservandosi di tornare sull'argomento, l'INL evidenzia in merito che non è più richiesta la reiterazione delle violazioni contenute nel citato Allegato I per consentire l’adozione del provvedimento.
Inoltre, rispetto oggi a differenza del passato, su queste violazioni il personale ispettivo dell'INL può svolgere i dovuti accertamenti adottando i relativi provvedimenti di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994 perchè il nuovo art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008 ha attribuito anche all’Ispettorato nazionale del lavoro, al pari delle AA.SS.LL., il potere di svolgere attività di vigilanza e accertare eventuali illeciti in materia prevenzionistica in tutti i settori di intervento.
Nulla cambia rispetto alla previsione per cui il provvedimento di sospensione è adottato “in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni”, disposizione per la quale l'INL rinvia ai chiarimenti già forniti dal Ministero del lavoro (cfr. ML circ. n. 33/2009; v. anche ML nota prot. n. 337 del 9 gennaio 2021).
Il legislatore prevede, in via alternativa, la sospensione dall’attività dei singoli lavoratori rispetto ai quali il datore di lavoro:
- abbia omesso la formazione e l’addestramento (violazione n. 3, Allegato I);
- abbia omesso di fornire i necessari dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto (violazione n. 6, Allegato I).
Tali lavoratori non potranno prestare l'attività lavorativa per il datore di lavoro fino alla revoca del provvedimento. Il datore di lavoro però sarà tenuto a corrispondere al lavoratore il trattamento retributivo e a versare la relativa contribuzione.
In presenza di più violazioni il personale ispettivo adotta un unico provvedimento di sospensione “della parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni” fermo restando che, ai fini della revoca del provvedimento, occorrerà verificare la regolarizzazione di tutte le violazioni riscontrate e il pagamento delle somme aggiuntive riferibili a ciascuna di esse.
L'INL fa presente che, fatte salve le specifiche valutazioni da effettuarsi caso per caso, il provvedimento di sospensione per motivi di salute e sicurezza dovrà essere, di norma, adottato con effetto immediato.
Se la sospensione è adottata per lavoro irregolare il datore di lavoro, ai fini della revoca del provvedimento, deve regolarizzare i lavoratori, anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza.
L'INL ricorda al riguardo (nota prot. n. 19570 del 16 novembre 2015 del Ministero del lavoro) i seguenti adempimenti di regolarizzazione:
- per la sorveglianza sanitaria, l’effettuazione della visita medica (è sufficiente l’esibizione della prenotazione purché i lavoratori interessati non siano adibiti a mansioni lavorative per le quali debba conseguirsi il relativo giudizio di idoneità);
- in merito a obblighi di formazione e informazione, è sufficiente che l’attività formativa del personale da regolarizzare sia stata programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni e che l’obbligo informativo sia comprovato da idonea documentazione sottoscritta dal lavoratore.
Se la sospensione è adottata per gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro il datore di lavoro dovrà invece aver provveduto al ripristino delle regolari condizioni di lavoro, adottando il comportamento eventualmente oggetto di prescrizione obbligatoria.
Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione, poi, il datore di lavoro dovrà provvedere al pagamento della somma aggiuntiva prevista per ciascuna fattispecie di violazione riscontrata e pari a:
La sussistenza, nei cinque anni precedenti, di un provvedimento di sospensione a carico della medesima impresa, anche sulla base della previgente normativa e anche in forza di violazioni diverse da quelle da ultimo accertate, determina il raddoppio degli importi delle somme aggiuntive dovute.
Resta la possibilità di ottenere la revoca del provvedimento mediante il pagamento immediato di una percentuale della somma aggiuntiva ridotta al 20%.
Il ricorso amministrativo è ammesso solo avverso il provvedimento di sospensione per l’impiego di lavoratori irregolari. Il ricorso può essere presentato dinanzi all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente entro il termine di 30 giorni dalla sua adozione.
L'inottemperanza al provvedimento di sospensione per violazioni in materia di salute e sicurezza è rimessa alla cognizione del giudice penale.
Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
Infine, per tutto il periodo di sospensione, è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione.
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