Sospensione della licenza per il barista che somministra alcol a minori
Pubblicato il 31 marzo 2012
La Corte di cassazione, con la sentenza n.
11214 depositata il 22 marzo 2012, ha confermato la decisione di condanna per somministrazione abusiva di bevande alcoliche a minori disposta dai giudici di merito nei confronti di un barista piemontese.
In particolare, i giudici di legittimità, respingendo il ricorso presentato da quest’ultimo avverso la pena accessoria della sospensione della licenza per tre mesi, hanno affermato che tale misura trova applicazione anche se il reato in cui incorre il trasgressore è una semplice contravvenzione.
L'applicazione della pena accessoria della sospensione della licenza – si legge nel testo della decisione - è da considerarsi pienamente legittima
“alla luce dell'espressa previsione della stessa, quale conseguenza della condanna per il reato contestato, nell'articolo 689 Codice penale, norma, quest'ultima, che in quanto evidentemente speciale rispetto alla generale disciplina di cui all'articolo 35 del Codice penale consente ed anzi impone l'irrogazione della sanzione per il reato contravvenzionale in esame”.