Sospensione, cumulo e decadenza ASpI e miniASpI in caso di disoccupazione

Pubblicato il 25 marzo 2015 Il messaggio INPS n. 2028 del 19 marzo 2015, fornisce importanti chiarimenti in merito a sospensione, cumulo e decadenza dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI in relazione allo stato di disoccupazione.

Ai sensi dell'art. 4, D.Lgs. n. 181/2000, lo stato di disoccupazione continua a sussistere laddove il solo reddito annuale riferibile all'attività lavorativa, non superi i limiti di euro 8.000 per il lavoro dipendente.
 
Inoltre, sempre l’art. 4 citato, prevede la sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.

A causa della reintroduzione - per effetto del D.L. n. 76/2013 - del principio in base al quale il lavoratore "conserva" lo stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa con reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (art. 4, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 181/2000), si è reso necessario il coordinamento con il disposto di cui all’art. 2, c. 15 della Legge n.92/2012.

Effetti su ASpI in ipotesi di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato

Le ipotesi che si possono verificare nel corso della percezione delle indennità in ambito ASpI sono riconducibili a tre tipologie:

- caso in cui un assicurato, in corso di fruizione dell'indennità ASpI, si rioccupi con rapporto di lavoro subordinato per un periodo pari o inferiore a sei mesi e il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione; trova applicazione l’istituto della sospensione della prestazione ASpI con le modalità di cui al comma 15 dell’art. 2, Legge n. 92/2012;

- caso in cui un assicurato, in corso di fruizione dell'indennità ASpI, si rioccupi con rapporto di lavoro subordinato per un periodo superiore a sei mesi e il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione; detto assicurato decade dalla prestazione di disoccupazione;

- caso in cui un assicurato, in corso di fruizione dell'indennità ASpI, si rioccupi con rapporto di lavoro subordinato per un periodo inferiore, pari o superiore a sei mesi o con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ma il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, con conseguente conservazione dello stato di disoccupazione; detto assicurato continua a percepire l’indennità di disoccupazione ASpI in corso di fruizione. Verranno applicate tuttavia, alla prestazione, le riduzioni di cui all’art. 2, comma 17, Legge n. 92/2012, ed ai fini del cumulo della prestazione con reddito da lavoro dipendente inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, l’assicurato è tenuto a comunicare all’INPS, entro un mese dall’inizio del rapporto di lavoro, il reddito annuo previsto. In caso di mancata comunicazione, laddove il rapporto di lavoro sia di durata pari o inferiore a sei mesi si applica l’istituto della sospensione di cui all’art. 2, comma 15 mentre, laddove il rapporto sia di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato, si applica l’istituto della decadenza.

Conclude l’INPS chiarendo che le suddette indicazioni trovano applicazione anche in relazione alla indennità di disoccupazione miniASpI, tenuto conto che la sospensione di tale prestazione è ammessa per un periodo massimo di cinque giorni.

Effetti su ASpI in ipotesi di cessazione da rapporti a tempo parziale

Nel caso in cui un assicurato sia titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale e cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento o dimissioni per giusta causa, lo stesso lavoratore - laddove dal rapporto ancora in essere percepisca un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione - potrà formulare, ricorrendo tutti gli altri requisiti, domanda di indennità di disoccupazione ASpI o miniASpI e percepire la prestazione cumulandola con il reddito da lavoro dipendente.

Verranno applicate, tuttavia, alla prestazione le riduzioni di cui all’art. 2, c. 17, Legge n. 92/2012.
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