Sorveglianza sanitaria, definita la tariffa per la prestazione

Pubblicato il 04 agosto 2020

È stato pubblicato il D.M (Lavoro-Economia) del 23 luglio 2020, che determina la tariffa per le prestazioni rese dall'INAIL ai fini della sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da COVID-19, in attuazione dell'art. 83 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), convertito con modificazioni in L. n. 77/2020.

Il provvedimento, composto da due articoli, disciplina l'ambito di applicazione e il versamento della tariffa.

Sorveglianza sanitaria, in cosa consiste?

Si rammenta che l’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica che può essere svolta dai medici INAIL in possesso della specializzazione in medicina del lavoro, ivi compresi i medici a rapporto libero professionale. Per richiedere la visita dei medici dell’Istituto è stato realizzato un nuovo servizio online, denominato “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, disponibile dal 1° luglio 2020.

Dopo aver inoltrato la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore. All’esito della visita medica è espresso un parere conclusivo in merito alla possibilità per il lavoratore di riprendere l’attività lavorativa in presenza.

Successivamente all’invio del parere conclusivo, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura per il pagamento della prestazione effettuata.

Sorveglianza sanitaria, l’importo della tariffa

La tariffa dovuta per le prestazioni rese dall’INAIL, ai fini della sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, è espressa in termini di importo unitario per singola prestazione effettuata, che è pari a 50,85 euro.

Il D.M. in commento, quindi, conferma quanto già stabilito in via provvisoria dallo stesso INAIL con il comunicato stampa dell’1 luglio 2020.

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