E' stata accolta la richiesta di risarcimento presentata da un Comune per i danni subiti a causa di un’illegittima sospensione dei lavori, disposta con dei provvedimenti della Soprintendenza, poi annullati dal giudice.
Il Tar Liguria ha condannato il Ministero per i Beni e le Attività Culturali al risarcire il Comune della Spezia del danno da provvedimento illegittimo, quantificato nella somma di oltre 70mila euro.
Il Comune, in particolare, aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni patiti per l’illegittima sospensione dei lavori di riqualificazione di una piazza, determinata dai provvedimenti adottati dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Liguria, provvedimenti che successivamente erano stati annullati giudizialmente.
I detti provvedimenti – ed è questa la particolarità della vicenda – erano stati preannunciati da un tweet del ministro per i Beni e le Attività Culturali che aveva asseritamente "sensibilizzato" gli organi amministrativi preposti, esponendo il Comune anche ad un danno all'immagine in considerazione dei commenti e delle critiche formulati da soggetti che si erano espressi, attraverso il social, in modo aggressivo o offensivo rispetto alla pubblica amministrazione.
I giudici regionali, con sentenza n. 11 del 3 gennaio 2019, hanno, in primo luogo, ricordato come la responsabilità della pubblica amministrazione per attività amministrativa illegittima vada ricondotta al paradigma della responsabilità extracontrattuale, disciplinata ai sensi dell'art. 2043 Cod. civ., i cui elementi costitutivi sono dati da:
l'accertamento dell’illegittimità del provvedimento amministrativo;
il danno, patrimoniale o non patrimoniale;
il nesso causale tra la condotta e il danno;
la colpa dell'amministrazione.
Nel caso in esame, il primo elemento, di carattere oggettivo, è stato ritenuto provato dall’annullamento giudiziale dei provvedimenti che avevano determinato la sospensione o comunque il rallentamento nei lavori in questione; l’elemento soggettivo, in detto contesto, era riscontrabile nella violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede nell'esercizio della funzione pubblica, parimenti accertata dalle richiamate pronunce di annullamento.
In una di queste pronunce, in particolare, era stato ritenuto ricorrere il vizio di eccesso di potere per sviamento, sull'assunto che “gli organi decentrati del MIBAC sembrano essersi determinati a sospendere i lavori al fine di assecondare degli impegni ormai pubblicamente assunti dal Ministro, di sospendere i lavori di realizzazione del progetto".
Nel contesto di specie, tuttavia, andava verificata, in relazione a tutti i pregiudizi esposti, la ricorrenza degli ulteriori presupposti per il positivo accertamento della responsabilità, ovvero il danno, patrimoniale o non patrimoniale, prodotto ed il nesso causale, ovvero la sua riconducibilità alla condotta dell'amministrazione.
Elementi, questi, ritenuti ricorrenti relativamente al ritardo nei lavori di riqualificazione della piazza e alle somme che il Comune della Spezia aveva conseguentemente corrisposto alla ditta esecutrice in relazione alle riserve da questa avanzate.
I provvedimenti giudizialmente annullati avevano, infatti, indubbiamente determinato un rallentamento dei lavori per la realizzazione del progetto e, parimenti, un onere di risarcimento in favore della ditta esecutrice.
Il ricorso dell'Ente comunale, in definitiva, è stato ritenuto fondato ed è stato accolto, limitatamente alla richiesta del risarcimento dei danni relativi alle spese sostenute dal Comune per le riserve avanzate dalla ditta aggiudicatrice dei lavori.
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