Alla Camera dei Deputati s'è fatta chiarezza su talune tematiche lasciate senza soluzione.
Una di queste riguardava le sopravvenienze non tassate nel concordato preventivo in continuità aziendale “indiretta” (o concordato c.d. “indiretto”). Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha, a tal proposito, chiarito che tale forma di concordato é equiparata - ai fini della detassazione delle sopravvenienze attive derivanti dallo stralcio dei debiti - a quella liquidatoria.
Sinteticamente, ciò comporta per l'imprenditore debitore che cessa l’attività a seguito del trasferimento dell’azienda previsto dal piano di concordato in continuità, il beneficio dell'esenzione integrale delle sopravvenienze attive (che, con ciò, non concorrono a formare il reddito imponibile), esattamente come avviene per le corrispondenti procedure liquidatorie. La detassazione è:
integrale;
non soggetta a condizioni nei concordati c.d. "fallimentari" né in quelli preventivi c.d. “liquidatori”;
soggetta a condizioni nei concordati c.d. “di risanamento” e negli accordi di ristrutturazione omologati, come pure nei piani di risanamento attestati: l'esenzione si limita, in tali casi, alla quota di sopravvenienza eccedente la sommatoria delle perdite di periodo e riportabili (non tenendo in considerazione il tetto dell’80%); degli interessi passivi; dell’Ace. Il che si rende necessario per evitare che l'imprenditore in crisi, a seguito del risanamento, ottenga un vantaggio fiscale doppio, ovvero la detassazione delle sopravvenienze attive e il mantenimento delle perdite e altre deduzioni da poter impiegare in compensazione dei suoi redditi futuri.
I dubbi degli operatori circa l’esatta qualificazione dei concordati c.d. “di risanamento” e se vi rientrino solo quelli in continuità c.d. “diretta” o anche quelli cosiddetti “indiretti”, vengono entrambi dissipati dal Ministero:
nel primo caso si applica la disciplina dei concordati c.d. “di risanamento” con detassazione parziale delle sopravvenienze;
nel secondo, di concordati in continuità c.d. “indiretta”, questi possono essere equiparati alle procedure liquidatorie se l’impresa debitrice, ceduta o conferita l’azienda in esecuzione del piano di concordato, cessa l'attività. Sottesa la ratio di evitare che chi prosegue l’attività possa usufruire non solo della detassazione, anche della deduzione di perdite, interessi e Ace. Tuttavia, la società cessionaria o conferitaria che prosegue l’attività non eredita tale soggettività; pertanto, con il concordato l’impresa debitrice (titolare di perdite, interessi e Ace) cessa di esistere, non sussiste il rischio della duplicazione dei benefici e sopraggiunge, normativamente, l’assimilazione al regime dei concordati liquidatori. La detassazione dello stralcio dei debiti sarà integrale, onde evitare che emerga materia imponibile in grado, nelle delicate situazioni di cui si parla, di porre forti ostacoli al processo di risanamento aziendale.
Poco da dire sul tema delle accise sui carburanti: l'aumento è previsto, peraltro già deliberato anni fa.
Anche qua, come già tutti sanno non vi é stata alcuna chance di proroga: 17 settembre, non 1° ottobre 2018, come invece è avvenuto per il c.d. “spesometro”. Lo slittamento avrebbe reso concreto il rischio di non incamerare il gettito previsto nella relazione tecnica al decreto fiscale collegato alla Manovra 2017.
Nulla s'è potuto ottenere per la compensazione dei crediti verso la P.a. con i ruoli notificati dopo il 31 dicembre 2017. D'altronde, la compensazione è stata estesa a tutto l'anno in corso dal c.d. “Decreto dignità” (Legge n. 96 del 2018), per le cartelle notificate entro il 31.12.2017.
Ancora un no secco: l'eventuale perdita d'esercizio per le imprese che adottano il regime c.d. “semplificato” non può essere riportata negli anni successivi. La disposizione, inserita nella legge di Bilancio 2017, può comportare – per le aziende "in semplificata" con rimanenze finali di ammontare elevato – un impatto negativo.
La Tosap non è dovuta. La certezza deriva dal consolidato orientamento giurisprudenziale. Neppure se l'occupazione di spazi e aree pubbliche viene effettuata da un'impresa edile appaltatrice di lavori per conto o nell'interesse del Comune. La conclusione è estesa anche alle c.d. “società in house”.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".