Il diritto di sopraelevare ex art. 1127 c.c., spetta ex lege al proprietario dell’ultimo piano dell’edificio, o al proprietario esclusivo del lastrico solare, e non necessita di alcun riconoscimento da parte degli altri condomini. Peraltro l’art. 1120 c.c. trova unicamente applicazione in riferimento alle innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo delle cose comuni, regolando le questioni relative alle maggioranze necessarie per la loro approvazione, ma non disciplina affatto il diritto di sopraelevare.
Tale diritto, ricomprendente sia l’esecuzione di nuovi piani sia la trasformazione di locali preesistenti con aumento delle superfici e delle volumetrie, spetta - ove l’ultimo piano appartenga pro diviso a più proprietari - a ciascuno di essi nei limiti della propria porzione di piano, con utilizzazione dello spazio aereo sovrastante la stessa.
A stabilirlo, il Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Trento, accogliendo il ricorso della proprietaria di un’unità immobiliare sito all'ultimo piano di un edificio condominiale. La donna, in particolare, aveva chiesto l’annullamento del provvedimento con cui il Comune aveva sospeso la sua domanda di variante (alla precedente concessione edilizia) per poter procedere alla sopraelevazione del piano.
L’impugnato provvedimento di sospensione era stato adottato dall'Amministrazione comunale sull'errato presupposto –secondo i giudici amministrativi– che per sopraelevare fosse stata necessaria l’acquisizione di liberatoria degli altri condomini, trattandosi di intervento qualificabile come innovazione e dunque esulante l’ordinaria amministrazione.
Le ragioni della ricorrente – conclude il Trga Trento con sentenza n. 45 del 6 febbraio 2017 - si appalesano dunque fondate, per la mancata considerazione ed applicazione, da parte dell’Amministrazione, della peculiare disciplina regolante il diritto di sopraelevazione.
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