In presenza di un intervento edilizio realizzato in assenza del prescritto titolo abilitativo – nel caso di specie, in assenza di permesso a costruire - l'ordine di demolizione costituisce atto dovuto, mentre la possibilità di non procedere alla rimozione delle parti abusive, quando ciò sia di pregiudizio alle parti legittime, costituisce solo un'eventualità della fase esecutiva, subordinata alla circostanza dell'impossibilità del ripristino dello stato dei luoghi.
E’ quanto affermato dal Tar Campania, sezione quarta, con sentenza n. 3504 del 27 giugno 2017, respingendo il ricorso della proprietaria di un immobile, avverso l’ordine di demolizione – ed il ripristino dello stato dei luoghi – dei pilastri e relativa tompagnatura che aveva realizzato per sopraelevare la propria abitazione, senza alcun titolo edilizio che a ciò la autorizzasse.
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