Soppressione del rito super accelerato da sbloccacantieri: da quando si applica?

Pubblicato il 20 maggio 2019

La soppressione del rito “super accelerato” in tema di appalti, sancita dal nuovo DL “Sblocca-cantieri” (n. 32/2019), fa riferimento ai processi “iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto”, ovvero quelli in cui il ricorso introduttivo venga notificato (e non depositato) dopo il 19 aprile 2019.

Ci si deve porre, per individuare detti processi, nell’ottica di chi agisce in giudizio o di chi lo ha “iniziato”.

TAR Calabria: abrogazione per ricorsi notificati dopo il 19 aprile

E’ quanto chiarito dal TAR della Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, nel testo della sentenza n. 324 del 13 maggio 2019, nell’individuare l’ambito della operatività dell’abrogazione del rito appalti super accelerato (dettato dal comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a.), per come prevista dall’art. 1, comma 4, del Decreto legge n. 32 del 18 aprile 2019, in vigore dal 19 aprile scorso.

Quest’ultima previsione – hanno ricordato i giudici amministrativi - determina la soppressione del rito “super speciale” introdotto dall’art. 204 del Codice dei contratti pubblici, “residuando così all’attualità, all’art. 120 c.p.a., soltanto il suddetto rito “speciale” appalti, introdotto con l’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo”.

Diritto transitorio indicato nel DL

Sul piano transitorio, l’art. 1, comma 5, del Decreto sblocca-cantieri stabilisce espressamente “Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto”.

Il Tribunale amministrativo, sul punto, ha evidenziato come il legislatore abbia assunto, quale riferimento temporale, l’inizio del processo e non la pubblicazione del bando di gara, la spedizione dell’invito o il momento dell’avvio della procedura di affidamento.

Rilevanza al momento della notifica del ricorso introduttivo

Ne discende che, "in virtù di un canone interpretativo ispirato a fondamentali esigenze di effettività della tutela giurisdizionale ma anche di ordine logico-sistematico", per processi “iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto” debbano intendersi, nell’ottica di chi agisce in giudizio ovvero di chi lo ha “iniziato”, quelli in cui il ricorso introduttivo venga notificato (e non depositato) dopo il 19 aprile 2019.

Il Tar motiva questa conclusione sulla base di due ordini di ragioni:

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