Somministrazione transnazionale di lavoro. Si applica la retribuzione italiana
Pubblicato il 10 aprile 2015
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto, con la
circolare n. 14 del 9 aprile 2015, per fornire chiarimenti sulla
somministrazione transnazionale di lavoro anche alla luce di annunci pubblicitari recentemente apparsi sulla carta stampata di Agenzie di somministrazione di altri Stati membri dell'Unione europea che propongono il ricorso a
manodopera straniera, evidenziando i forti vantaggi, anche di natura economica, di cui le aziende potrebbero beneficiare.
Il Ministero - dopo aver evidenziato i requisiti che le Agenzie di somministrazione di altro Stato membro dell’Unione europea devono possedere per operare legittimamente nel nostro Paese - ricorda che l'art. 3 della direttiva
96/71/CE, in relazione ai lavoratori inviati in distacco da uno Stato membro ad un altro Stato dell’UE, stabilisce l’
applicazione dei livelli minimi di condizioni di lavoro e occupazione previsti dalla legge del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa (c.d. principio
lex loci laboris).
Nello specifico, l’attività lavorativa svolta in Italia risulta disciplinata dalle
disposizioni di legge, dalle
indicazioni amministrative e dalle
clausole della contrattazione collettiva italiane, con riferimento a:
- periodi massimi di lavoro e minimi di riposo;
- durata minima delle ferie annuali retribuite;
- tariffe minime salariali, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario;
- salute, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;
- non discriminazione tra uomo e donna;
- condizioni di cessione temporanea di lavoratori da parte delle agenzie di somministrazione.
Quindi, per i lavoratori somministrati a livello transnazionale, è sancita e garantita una sostanziale
parità di trattamento, sia per quanto concerne i
profili normativi che per quelli
retributivi, rispetto ai lavoratori italiani alle dipendenze dell’utilizzatore.
In caso di mancato rispetto di tali principi, gli ispettori del lavoro potranno adottare la
diffida accertativa ex art. 12, D.Lgs. n.
124/2004, per la tutela dei crediti retributivi ed applicare le
sanzioni amministrative e/o penali per le violazioni in materia di orario di lavoro, sicurezza sul lavoro, parità di trattamento uomo/donna, tutela della maternità, dei minori, ecc.