Somministrazione irregolare con limiti al risarcimento del danno

Pubblicato il 21 agosto 2014 In caso di somministrazione irregolare di manodopera e di conseguente conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in capo all’azienda utilizzatrice in un rapporto a tempo indeterminato, il risarcimento del danno deve essere contenuto entro il limite delle 2,5 e delle 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza n. 18046/14, ribadendo, riguardo al risarcimento del danno spettante al lavoratore, l’applicazione dell’articolo 32 della Legge n. 183/2010, cosiddetto Collegato lavoro.

In altri termini , i Supremi giudici, confermando alcune pronunce precedenti, sottolineano come in caso di nullità di un contratto di somministrazione venga coinvolto direttamente anche il contratto di lavoro stipulato tra l’agenzia per il lavoro e il dipendente così da generare la duplice conversione del lavoratore che diviene dipendente dell’utilizzatore e del rapporto di lavoro a termine che si trasforma a tempo indeterminato.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy