Somministrazione irregolare con limiti al risarcimento del danno
Pubblicato il 21 agosto 2014
In caso di
somministrazione irregolare di manodopera e di conseguente conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in capo all’azienda utilizzatrice in un rapporto a tempo indeterminato, il risarcimento del danno deve essere contenuto entro il limite delle 2,5 e delle 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella
sentenza n. 18046/14, ribadendo, riguardo al risarcimento del danno spettante al lavoratore, l’applicazione dell’articolo 32 della Legge n.
183/2010, cosiddetto Collegato lavoro.
In altri termini , i Supremi giudici, confermando alcune pronunce precedenti, sottolineano come in caso di nullità di un contratto di somministrazione venga coinvolto direttamente anche il contratto di lavoro stipulato tra l’agenzia per il lavoro e il dipendente così da generare la duplice conversione del lavoratore che diviene dipendente dell’utilizzatore e del rapporto di lavoro a termine che si trasforma a tempo indeterminato.