L’Inail spiega il rapporto assicurativo nello staff leasing con la circolare 21/2006. Per quanti tra gli imprenditori faranno ricorso alla somministrazione di lavoro (il relativo contratto rappresenta l’erede del lavoro interinale mediante il tipico rapporto trilaterale tra somministratore, lavoratore e impresa utilizzatrice), gli adempimenti sono molto minori. L’obbligo dell’effettuazione delle denunce in ipotesi di infortunio o malattia professionale dei lavoratori in affitto (che ricorre in presenza dei tradizionali requisiti previsti per il riconoscimento della tutela assicurativa e obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro) cade, ad esempio, sull’Agenzia di somministrazione, non sull’impresa utilizzatrice. Quella, non questa, è effettivo datore, per cui ricadono su essa gli oneri assicurativi e previdenziali, ma l’impresa utilizzatrice non può considerarsi “terzo estraneo” al rapporto/rischio assicurativo, perciò l’Inail ritiene di poter esperire anche nei confronti dell’utilizzatore l’azione di regresso, quando siano state violate norme di prevenzione, rendendosi al pari responsabili somministratore e utilizzatore dell’evento integrante un’ipotesi di reato perseguibile d’ufficio.
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