Somministrazione a termine: vanno specificate le causali giustificative

Pubblicato il 12 ottobre 2022

Ultime due sentenze della Corte di cassazione in tema di contratto di somministrazione a tempo determinato.

Con una prima decisione - sentenza n. 29567 dell'11 ottobre 2022 - gli Ermellini hanno evidenziato che anche in presenza di un contratto di somministrazione a termine, come nell'ipotesi di contratto a tempo determinato, l'esistenza di una specifica causale giustificativa del termine apposto al contratto di lavoro assume autonoma rilevanza nel rapporto tra prestatore e somministratore, in relazione alle specifiche esigenze di quest'ultimo.

Difatti, pure in relazione al contratto di lavoro stipulato con il somministratore devono trovare applicazione le specifiche garanzie prefigurate dalla disciplina del contratto a termine, atteso che il contratto a tempo indeterminato rappresenta la forma comune di contratto di lavoro.

Il somministratore, nell'esercizio della sua attività, può infatti scegliere se avvalersi di lavoratori a tempo indeterminato o di lavoratori a termine e, in quest'ultimo caso, deve rispondere a un'oggettiva esigenza temporale dell'azienda di somministrazione, anche se riferibile alla sua ordinaria attività.

Nella vicenda esaminata, la Suprema corte ha accolto il ricorso con cui un lavoratore aveva censurato una decisione di merito nella quale era stato escluso, ai fini della valida apposizione del termine al contratto di somministrazione, la necessità della indicazione delle ragioni alla base dell'assunzione a tempo determinato, ritenendo sufficiente l'indicazione del contratto commerciale di somministrazione fra somministrato e impresa utilizzatrice.

Ai fini della valida apposizione del termine al contratto di somministrazione - ha invece concluso la Corte - devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo riferite alla società utilizzatrice, non essendo sufficiente il mero riferimento al contatto commerciale di somministrazione.

Contratti di somministrazione a tempo. Al giudice la verifica dell'eventuale abuso

Nella seconda pronuncia - sentenza 29570 dell'11 ottobre 2022 - è stato invece sottolineato come spetti al giudice di merito stabilire, caso per caso, alla luce di tutte le circostanze di specie, se la reiterazione delle missioni del lavoratore presso l'impresa utilizzatrice abbia oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, così da realizzare una elusione delle norme imperative e degli obblighi e finalità imposti dalla direttiva 2008/104 relativa al lavoro tramite agenzia interinale.

In particolare, se non viene fornita nessuna spiegazione oggettiva al fatto che l'impresa utilizzatrice ricorra ad una successione di contratti di somministrazione a termine, spetta al giudice nazionale verificare se la direttiva 2008/104 sia stata aggirata.

La Corte di cassazione si è così pronunciata sulla vicenda di un lavoratore che era stato inviato in missione presso la stessa società utilizzatrice in base a plurimi contratti di somministrazione a tempo determinato.

Secondo i giudici di Piazza Cavour, non era stata compiuta, dal giudice di merito, alcuna valutazione nei termini sopra riferiti: l'organo giudicante si era limitato a constatare la decadenza dall'impugnativa dei singoli contratti di somministrazione senza in alcun modo affrontare l'ulteriore questione dell'eventuale elusione del combinato disposto della normativa interna e sovranazionale, da cui poteva evincersi, alla luce dei più recenti arresti della Corte Ue, il carattere "strutturalmente" temporaneo del ricorso alla somministrazione pur nell'assenza dei limiti legislativamente previsti.

Del resto - si legge nella decisione - una lettura conforme alla normativa interna impone di verificare, nel caso concreto, anche sulla base degli indici rivelatori indicati dalla Corte di giustizia, se il successivo e continuo invio mediante missioni del medesimo lavoratore possa condurre ad un abusivo ricorso all'istituto della somministrazione.

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