Un lavoratore ha chiesto la dichiarazione di illegittimità delle proroghe stipulate ai sensi del CCNL del settore applicabile al suo rapporto di lavoro, facendo discendere il superamento del numero di proroghe ammesse per ciascun contratto di somministrazione in base a quanto statuito dall'art. 42 del CCNL del settore - che stabilisce che il periodo di assegnazione iniziale può essere prorogato per sei volte nell'arco di 36 mesi - dalla continuatività temporale tra l'ultima proroga del precedente contratto di somministrazione, prorogato sei volte, e il successivo contratto di somministrazione stipulato anche a distanza di un solo giorno.
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 29629 del 16 novembre 2018, ha sostenuto che, poiché formalmente non risultano stipulate più di sei proroghe per ciascun contratto di somministrazione e poiché la norma non prevede che debba intercorrere alcun intervallo di tempo tra un contratto di somministrazione e l'altro, la violazione della citata clausola contrattuale collettiva può ritenersi sussistere solo ove tale superamento sia attribuibile ad una condotta fraudolenta del datore di lavoro, il quale - attraverso la stipulazione di un successivo contratto di somministrazione, senza soluzione di continuità - elude il divieto di prorogare non più di sei volte il precedente contratto.
Nel caso di specie, tuttavia, è stata esclusa la configurazione di una ipotesi fraudolenta, che presupporrebbe la prova, da parte del lavoratore, della fittizietà della frattura tra un contratto e l'altro in quanto la società aveva fornito la prova della sussistenza delle ragioni giustificative indicate nei contratti di somministrazione stipulati successivamente al primo.
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