Somministrazione di lavoro a termine, quando è ammessa la reiterazione?

Pubblicato il 10 agosto 2023

La circostanza che il D.Lgs. n. 81/2015 e, in precedenza, il D.Lgs. n. 276/2003, non contengano esplicitamente la previsione sulla durata temporanea del lavoro interinale non significa che tale requisito non sia comunque implicito in tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa.

Questo il contenuto dell’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione lavoro, n. 23445 del 1° agosto 2023, che ha parzialmente accolto il ricorso di una lavoratrice impiegata per oltre trentasei mesi su una nave da crociera.

Vediamo le argomentazioni addotte dalla suprema Corte.

Proroghe di contratti a termine, cosa prevede il CCNL

Nella fase di merito era stata rigettata la richiesta di conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato che la ricorrente aveva rivolto nei confronti di una nota compagnia di navigazione per violazione dell'art. 47 del CCNL agenzie di somministrazione di lavoro.

Con riferimento infatti alla normativa nazionale vigente, il CCNL prevede, in caso di assunzione a tempo determinato di lavoratori somministrati, che il termine inizialmente posto al contratto di lavoro possa essere prorogato fino ad un massimo di sei volte e che il singolo contratto, comprensivo delle eventuali proroghe, non possa avere una durata superiore a trentasei mesi.

I trentasei mesi si intendono inoltre comprensivi del periodo iniziale di missione, fermo restando che l’intero periodo si configura come un’unica missione e può essere prorogato solo con il consenso del lavoratore formalizzato con atto scritto.

Rinnovi e proroghe, quali differenze?

Secondo la Corte d'appello i rinnovi contrattuali erano, di fatto, vere e proprie proroghe del medesimo contratto di lavoro in quanto le missioni erano state tre quanti erano stati i contratti di somministrazione tra l’agenzia e la compagnia di navigazione, anche se non vi erano state interruzioni tra una missione e l'altra.

La Sezione lavoro ricorda, invece, la posizione della Corte di Giustizia UE secondo la quale, tra gli indici rivelatori da considerare, va verificato in via preliminare se le missioni successive, facenti capo al medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice, comportino una durata dell'attività presso tale impresa più lunga di quanto possa essere definito come temporaneo.

Aspetto che invece, la Corte d’appello non ha esaminato così come non sono stati analizzati altri eventuali indici espressivi di abuso nel ricorso reiterato alla somministrazione a termine.

Temporaneità della prestazione

Del resto, prosegue la Cassazione, la stessa Corte territoriale aveva accertato che le missioni relative ai tre contratti di somministrazione a termine, per la medesima lavoratrice, per le medesime mansioni, e con il medesimo inquadramento contrattuale, si erano succedute senza soluzione di continuità per oltre quattro anni, ben oltre quindi il suddetto limite complessivo di trentasei mesi.

Appare evidente dunque che il giudice di merito avrebbe dovuto stabilire che la reiterazione ininterrotta delle missioni della lavoratrice presso l'impresa di navigazione aveva oltrepassato il limite di una durata temporanea, in modo tale da realizzare elusione di norme imperative di cui all'articolo 1344 c.c. e, nella specie, delle finalità imposta dalla Direttiva n. 2008/104 da cui discende, secondo l’ordinamento nazionale, la nullità dei contratti.

Per questi motivi, dunque, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata rinviando la causa alla Corte d’appello territorialmente competente.

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