, Sezioni Unite, è tornata nuovamente sull’argomento dell’omessa registrazione del lavoratore dipendente nelle scritture obbligatorie (sommerso), precisando i limiti di competenza. E per la seconda volta, ha ribadito l’autorità dei giudici tributari nelle liti sulle sanzioni al lavoro nero comminate prima della riforma Bersani del 2006. Ciò è quanto emerge dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 123 depositata ieri, in cui si ribadisce che sulle liti concernenti la cartella di pagamento di contributi dovuti dal datore di lavoro al Servizio sanitario nazionale, e quindi pretesi dall’Inps, decide il giudice tributario e non quello del lavoro. Questo perchè, secondo il collegio esteso, il contributo ha natura tributaria. La chiara formulazione dell’articolo 2 del Dlgs 546/92, che espressamente include il contributo al Ssn nell’area della giurisdizione tributaria, dovrebbe evitare a monte di interrogarsi sulla natura fiscale di un simile versamento, spiega
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