Somme ricevute da transazione di lavoro. Tassazione ordinaria

Pubblicato il 24 giugno 2022

Con due risposte rese il 23 giugno 2022 l’Agenzia delle Entrare riprende il discorso sulla tassazione delle somme percepite a seguito di accordo transattivo con il datore di lavoro.

Il principio più volte enunciato in materia dispone che tutte le indennità e le somme o i valori percepiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, comprese quelle che derivano da transazioni di qualunque tipo, sono assoggettabili a tassazione come redditi di lavoro dipendente.

Somme ricevute come accordo transattivo. Quale tassazione?

Nella risposta n. 344/2022 si specifica che sorge la tassazione separata solo se le somme sostitutive di reddito di lavoro dipendente si riferiscano a redditi che avrebbero dovuto essere percepiti in un determinato periodo d’imposta e, in loro sostituzione, vengono percepite in un periodo d’imposta successivo, qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 1 lett. b) dell’art. 17 del Tuir.

Però, si applica la tassazione ordinaria qualora le somme ricevute a seguito di transazioni, diverse da quelle relative alla cessazione del rapporto di lavoro, non sono riportabili alle condizioni richieste dall'articolo 17 citato.

Quindi, quando le somme derivanti dall’accordo transattivo non vengono erogate in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro e non sussistono i presupposti per applicare l’articolo 17 comma 1 lett. b), Tuir, devono essere assoggettate a tassazione ordinaria.

Anche nella fattispecie riportata nella risposta n. 343 del 23 giugno 2022 il Fisco non può che negare il ricorso alla tassazione separata essendo gli importi ricevuti dal lavoratore, a seguito della conciliazione, non collegabili alla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto lo stesso è proseguito dopo la conciliazione.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bonus ZES Unica in GU: a chi e quando spetta

10/03/2025

Reato di falso in bilancio

10/03/2025

Rappresentante lavoratori sicurezza: nominativo da comunicare all'INAIL

10/03/2025

Terzo settore, dalla Ue l’ok alla rivoluzione fiscale

10/03/2025

Bonus Transizione 4.0: obbligo doppia comunicazione per ordini prenotati prima del 30 marzo 2024

10/03/2025

Sanzioni tributarie 2025: chiarimenti su deroga al favor rei e regime transitorio

10/03/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy