Somme per corsi post-laurea e voucher conciliativi al titolare esenti Irpef

Pubblicato il 23 novembre 2010 Con due risoluzioni del 22 novembre 2010, l’agenzia delle Entrate chiarisce l’ambito dell’esenzione da Irpef per i voucher conciliativi e per le borse post laurea.

Con la risoluzione n. 120, l’Agenzia spiega che le borse di studio corrisposte dalle Università e dagli istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento (in Italia e all’estero) e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per attività di ricerca post-dottorato sono esenti dall’Irpef. Ciò vale anche se la norma istitutiva delle borse di studio in oggetto risultasse inserita nella disposizione che disciplina un corso di dottorato, poiché ciò non costituisce un limite per l’esenzione.

Con la risoluzione n. 119, l’Agenzia precisa che le somme che l’amministrazione provinciale rimborsa direttamente al titolare del voucher conciliativo (dunque, in caso di voucher speso direttamente dal titolare del bonus) non scontano l’Irpef. Al contrario, se le somme sono erogate dall’Ente al soggetto che ha prestato il servizio (dunque, se corrisposto alla struttura a cui il titolare del contributo si è rivolto per la prestazione del servizio) gli importi, assumendo la qualifica di redditi di lavoro autonomo o d’impresa (a seconda dell’attività che questi esercita), sono da assoggettare all’imposta.

Nella risoluzione si ricorda che il voucher conciliativo consente al destinatario persona fisica, di ottenere un servizio di assistenza familiare, come la cura di anziani, figli piccoli, malati gravi o cronici, disabili, che permetta di conciliare i fabbisogni formativi e/o le esigenze lavorative con quelle familiari. È, in sostanza, un titolo di spesa che può essere utilizzato per acquistare direttamente specifici servizi alla persona o per usufruire di questi servizi disponibili presso strutture inserite in appositi cataloghi provinciali.
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