Corre l’obbligo di operare le ritenute Irpef sulle somme erogate a titolo di cassa integrazione in deroga anche se corrisposte dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Il chiarimento arriva dalla risposta n. 47 del 19 gennaio 2021 dell’Agenzia delle Entrate in cui è stato trattato il caso di una Snc che, nel periodo di Covid, ha posto in Cigd alcuni lavoratori ricevendo l’assegno ordinario dal Fondo per erogarlo ai dipendenti. Però alcuni di questi, prima della liquidazione della somma, hanno cessato il rapporto di lavoro.
La società intende erogare agli ex dipendenti l'assegno in parola al lordo delle ritenute alla fonte a titolo di acconto Irpef, quale intermediario del fondo, e comunicare al percipiente di inserirle nella dichiarazione dei redditi al fine di assoggettarle alla dovuta tassazione.
Secondo le Entrate, il comportamento indicato dalla Snc non è condivisibile.
Richiamando l’art. 23 del Dpr n. 600/73 ed alcuni documenti di prassi, la risposta n. 47/2021 osserva come sussiste l'obbligo di effettuare la ritenuta da parte del sostituto d'imposta ogni qual volta la corresponsione riguardi somme e valori di cui all'articolo 51 del Tuir e, quindi, somme che sono sempre riconducibili al rapporto di lavoro, ancorché se erogate ad ex dipendenti.
In sostanza, costituiscono redditi di lavoro dipendente tutte le elargizioni che trovano la loro origine e giustificazione nel rapporto di lavoro dipendente, anche se la materiale corresponsione avviene dopo la cessazione del rapporto medesimo.
A sostegno di ciò si cita la circolare n. 43/E del 20 dicembre 2013, dove è stato sostenuto che anche le somme corrisposte da un soggetto terzo sono da assoggettare a ritenuta in quanto riconducibili al rapporto di lavoro.
Di conseguenza, la Snc è tenuta ad effettuare le ritenute a titolo di acconto Irpef sulle somme in questione e:
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