Ove la società di capitali abbia ricevuto somme di denaro a titolo di mutuo dai propri soci, la stessa è obbligata a effettuare la ritenuta d'acconto sugli interessi corrispettivi dovuti ai soci mutuanti in conseguenza del finanziamento.
E questo non solo nel caso in cui la corresponsione dei suddetti interessi sia effettivamente avvenuta, ma anche quando essa sia soltanto presunta dalla legge.
Così la Corte di cassazione, Quinta sezione civile, con sentenza n. 3819 del 16 febbraio 2018, pronunciandosi su una controversia incentrata sul recupero a tassazione operato dal Fisco nei confronti di una Srl, con riferimento al componente negativo di reddito rappresentato dagli interessi pagati su una somma ritenuta contabilizzata.
Nella specie, i giudici di legittimità hanno ritenuto fondati i motivi di ricorso avanzati dall’Agenzia delle Entrate contro la decisione della CTR che aveva accolto l’impugnazione della contribuente avverso il relativo avviso di accertamento.
In particolare, è stato giudicato fondato, tra gli altri, il motivo con il quale l'Agenzia aveva lamentato una violazione e falsa applicazione della legge, sostenendo che il finanziamento corrisposto alla società dai soci si deve ritenere oneroso, salva prova contraria, sicché l'Amministrazione è legittimata a recuperare la relativa ritenuta d'acconto.
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