Solo l’accertamento dei maggiori ricavi fa presumere dividendi in nero

Pubblicato il 23 maggio 2011 La Corte di Cassazione è già stata chiamata a dirimere una controversia tra il Fisco ed una società di capitali, accusata di aver occultato ricavi e di aver distribuito ai soci dividendi extrabilancio. Riguardo a tale fattispecie, un primo ricorso in Cassazione proposto dall’Amministrazione finanziaria è stato accolto, anche se con rinvio; mentre, un secondo è stato rigettato.

Con la sentenza n. 2409/2003, i Supremi giudici specificavano che per poter accertare la distribuzione di dividendi extracontabili, erano necessari alcuni requisiti: il Fisco doveva accertare definitivamente i ricavi omessi e la società doveva possedere una ristretta base azionaria. L’assenza di tali requisiti non consentiva di muovere alcuna contestazione in capo ai soci. Inoltre, l’Amministrazione poteva addurre a proprio sostegno le presunzioni semplici (purché gravi, precise e concordanti), mentre non poteva impiegare le presunzioni “a catena” (fondate su altre presunzioni di grado inferiore a quelle precedenti).

Nel proporre il rinvio, la Ctr aveva riconosciuto che le controversie relative alle presunte violazioni degli obblighi del sostituto d’imposta erano state definite nei confronti della società per assenza sia dei maggiori ricavi che dei maggiori dividendi distribuiti. A quel punto, il Fisco era ricorso nuovamente in Cassazione, sostenendo che la Ctr aveva esteso ai soci l’efficacia dei giudizi della società e, inoltre, aveva omesso di valutare nel merito l’esistenza delle presunzioni gravi, precise e concordanti con cui erano stati accertati i maggiori ricavi.

La Suprema Corte, riesaminando il contenuto della sentenza del 2003, arriva a formulare una nuova pronuncia: la n. 8207/2011. La conclusione cui giunge è che solo la presenza di ricavi definitivamente accertati può far presumere la distribuzione ai soci di dividendi. Ovvero, solo la definitività del presupposto costituisce una presunzione di primo grado anziché di secondo grado, sulla quale presupporre il pagamento in nero di un dividendo.
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