Sollecito di pagamento come l’avviso bonario: è impugnabile

Pubblicato il 31 ottobre 2012 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18642 del 30 ottobre 2012, accoglie parzialmente il ricorso di un avvocato milanese, che si era visto raggiungere da due solleciti riferiti a cartelle esattoriali insolute per contributi non versati alla cassa Forense. Il legale aveva impugnato il sollecito di pagamento, ma, nei primi due gradi di giudizio, il ricorso era stato respinto con la motivazione che l’opposizione alla notifica doveva essere sollevata contro il ruolo e la cartella esattoriale e non contro il sollecito. Per i giudici di merito, solo la cartella esattoriale “costituisce l'atto impositivo attraverso il quale il contribuente riceve ufficialmente notizia dell'iscrizione al ruolo”.

La Corte di Cassazione, Sezione lavoro, confermando un principio già in precedenza ribadito, considera il sollecito di pagamento emesso dalla società Equitalia al pari di un avviso bonario e come tale lo rende impugnabile. Secondo i Supremi giudici, infatti, l’avviso di pagamento impugnato presenta “tutte le caratteristiche formali e sostanziali per poter essere ritenuto un avviso di pagamento con formale intimazione di pagamento”. Inoltre, essendo l’unico atto del procedimento di riscossione venuto a conoscenza del contribuente – in quanto mai preceduto da altra notifica del ruolo o da una cartella di pagamento – è di fatto contestabile.
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