Con messaggio n. 981 del 2 marzo 2016, l’INPS ha illustrato le modalità per la presentazione delle domande di assegno ordinario e di formazione per i Fondi di solidarietà di nuova istituzione:
La domanda di accesso all’assegno ordinario va alla sede INPS territorialmente competente in relazione all’unità produttiva non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, esclusivamente in via telematica.
In caso di presentazione prima dei 30 giorni la domanda è irricevibile, mentre, in caso di presentazione oltre i 15 giorni, slitta il termine di decorrenza della stessa.
Poiché l’operatività dei suddetti Fondi si è perfezionata, con la nomina del Comitato, in data 30 novembre 2015, le prestazioni di assegno ordinario sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 15 novembre 2015.
In fase di prima applicazione, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti fra il 15 novembre 2015 ed il 2 marzo 2016, la decorrenza dei 15 giorni utili per la presentazione della domanda di assegno ordinario è il 2 marzo 2016.
Non è previsto alcun termine per la presentazione delle domande per l’accesso al finanziamento di programmi formativi, per i Fondi che lo prevedono (SOLIMARE non lo prevede).
Il messaggio INPS n. 981/2016 evidenzia che la domanda di accesso alle prestazioni di assegno ordinario e formazione è disponibile nel portale INPS www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “Fondi di solidarietà’. Al portale “Servizi per le aziende ed i consulenti” si accede tramite Codice Fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto.
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