Solidarietà per i debiti nei confronti dell'amministratore

Pubblicato il 01 dicembre 2010 Secondo la Corte d'appello di Roma – sentenza n. 2729 del 2010 – in base alla regola di solidarietà, i comproprietari di una cosa per i debiti relativi alla amministrazione e manutenzione del bene comune sono da considerare sempre debitori solidali.

Così, il credito vantato dall'amministratore del condominio non più in carica per le somme da lui anticipate per la amministrazione e manutenzione del bene condominiale nell'interesse comune di tutti i condomini non si sottrae al principio generale di solidarietà. Inoltre, ai sensi del principio della ripartizione proporzionale fra i condomini delle spese di cui all'articolo 1223 del Codice civile, l'onere delle spese condominiali va ripartito tra i condomini all'interno del condominio stesso senza che tale ripartizione, tuttavia, abbia alcuna valenza verso i terzi creditori.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

CCNL Legno arredamento pmi Confapi - Verbale di accordo del 14/4/2025

18/04/2025

Legno arredamento pmi Confapi. Minimi retributivi

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy