La Cassazione - sentenza 12678 del 13.6.2005 - ribadisce il principio che se il fornitore non emette la fattura, il cliente provvederà all'emissione di un apposito documento ed al rispetto delle procedure per la regolarizzazione dell'operazione. La mancata emissione del documento comporta per il cliente la corresponsione di una sanzione pecuniaria, pur se egli non assume la veste di soggetto passivo Iva.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".