Va annullata la delibera di esclusione dei soci accomandanti di una s.a.s., che non hanno partecipato all'assemblea in quanto non sono stati messi in grado di visionare la documentazione relativa ai bilanci da approvare.
La Corte di Cassazione, prima sezione civile – respingendo il ricorso dell’amministratore unico – ha ritenuto dunque giustificato il comportamento degli accomandanti, i quali si sono rifiutati di partecipare all'assemblea per non essere stati messi in condizione di controllare i documenti contabili.
Invero, specifica la Corte Suprema, l’art. 2320 ultimo comma c.c.dispone che in ogni caso i soci accomandanti hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio, del conto, dei profitti e delle perdite, e di controllarne l’esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società. Diritto che nella specie è stato concretamente violato.
E parimenti insussistente è risultata la contestata collaborazione con società concorrente, poiché il divieto di concorrenza di cui all'art. 2301 c.c. – specifica la Corte con sentenza n. 10715 del 24 maggio 2016 – è applicabile nei confronti dei soli soci accomandatari di una s.a.s., che per combinato disposto degli artt. 2315 e 2318 c.c., hanno i medesimi diritti ed obblighi dei soci s.n.c. Non dunque per i soci accomandanti, salvo che ciò non sia previsto da una specifica disposizione del contratto sociale.
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