Approvato il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che detta specifiche regole per la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento per società e associazioni sportive dilettantistiche.
Si tratta del provvedimento n. 301338/2018 del 13 novembre, che fa seguito a quanto specificato dall’Agenzia per la generalità dei contribuenti con il precedente provvedimento 298724/2018 del 9 novembre. Ciò, in quanto il Dl fiscale riserva alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche, iscritte al Coni, disposizioni aggiuntive per l’accesso alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (articolo 7), rispetto a quelle fissate nell’articolo 2.
Il nuovo provvedimento, dunque, completa le informazioni del precedente documento del 9 novembre, che stabiliva regole e termini generali della definizione disciplinata dall’articolo 2 del Dl 119/2018, prevedendo delle distinzioni legate alla particolare natura di questi enti.
Sono ammesse alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, le società e le associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI e iscritte nel Registro CONI.
Specifica l’Agenzia che il requisito dell’iscrizione al suddetto Registro deve essere riferito al periodo d’imposta oggetto di definizione.
Anche in questo caso, la procedura può riguardare esclusivamente gli atti notificati o sottoscritti entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del Dl 119/2018, alle società e associazioni sportive dilettantistiche, relativi alle sole Ires, Irap e Iva.
È previsto, inoltre, un limite di 30 mila euro per ciascuna imposta Ires o Irap da definire.
La definizione agevolata consente alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI, di definire gli atti del procedimento di accertamento notificati o sottoscritti entro il 24 ottobre 2018, con il pagamento ridotto alla metà delle maggiori Ires e Irap, dell’intera maggiore Iva, del 5% delle sanzioni irrogate e del 5% degli interessi dovuti, indicati negli atti del procedimento di accertamento, con esclusione degli eventuali accessori.
Non c’è dimezzamento dell’importo se ciascuna delle maggiori Ires e Irap indicate nell’atto oltrepassa i 30mila euro per periodo d’imposta (l’Iva va sempre versata per intero). In ogni caso, chi supera il limite può avvalersi della definizione agevolata di cui all’articolo 2.
Se l’atto definibile non richiede il pagamento di imposte, per avvalersi della definizione agevolata e ai fini del perfezionamento della stessa, la società o l’associazione sportiva dilettantistica manifesta la volontà di definire tramite comunicazione in carta libera da presentare all’ufficio competente entro lo stesso termine previsto per il versamento per ciascun procedimento, direttamente o tramite raccomandata A/R o all’indirizzo di PEC dell’ufficio competente.
Si legge nel provvedimento n. 301338/2018 del 13 novembre che:
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