Una società che dimostra di aver svolto una effettiva attività economica e che non sussisteva alcun vantaggio economico per i suoi soci può non essere considerata una società di comodo.
Lo afferma la Ctr di Milano, sezione 24, nella sentenza 486/2016, pronunciata alla luce della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 724/1994.
La disposizione normativa citata prevede, infatti, per le società non operative una serie di penalizzazioni, tra cui il fatto di dover dichiarare un reddito minimo e l’impossibilità di utilizzare il credito Iva in compensazione o di richiederne il rimborso.
Tale normativa è finalizzata a punire tutte quelle fattispecie aziendali che presuntivamente celano un tipico fenomeno di interposizione e di dissimulazione finalizzato all'evasione fiscale.
Tuttavia, i giudici milanesi, con la pronuncia in oggetto, vogliono ribadire che la disciplina delle società di comodo non ha nulla a che vedere con le vicende legate all’elusione fiscale.
Infatti, nella sentenza 486/2016 viene sottolineato il fatto che la disciplina delle società di comodo si sostanzia in una presunzione di non operatività della società. Pertanto, al verificarsi delle presunzioni ex lege del mancato superamento del test di operatività oppure al conseguimento di perdite reiterate, la società viene considerata soltanto come uno schermo per gestire il patrimonio dei soci, attuando, di fatto, un “abuso della persona giuridica”.
Trattandosi, però, di presunzione legale che inverte l’onere probatorio, spetta alla società stessa dimostrare il contrario.
I giudici tributari ribadiscono che se la società riesce a dimostrare lo svolgimento di una effettiva attività economica, ai sensi dell’articolo 2247 del Codice civile riguardo al contratto di società, e che la stessa non risulta un puro strumento per garantire vantaggi fiscali ai propri soci, si può considerare assolta la prova contraria, da parte della stessa società, con conseguente non applicazione delle penalizzazioni previste per le società di comodo.
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