Società sanzionata anche se l’illecito del legale rappresentante è estinto

Pubblicato il 23 settembre 2017

La società è obbligata al pagamento della sanzione amministrativa anche nel caso in cui l’illecito contestato a carico del legale rappresentante, autore della violazione, si sia estinto per mancata tempestiva notifica.

L’estinzione dell’illecito nei confronti del legale rappresentante, difatti, non comporta l’estinzione anche dell’obbligazione posta a carico della società, quale soggetto obbligato in solido ex articolo 6 della legge n. 689/1981.

Sezioni Unite sulla natura della responsabilità dell’obbligato solidale

Questo perchè, nell’ambito del sistema dell’illecito amministrativo, la solidarietà prevista da quest’ultimo articolo non si limita ad assolvere una funzione di sola garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di “deterrenza generale” nei confronti di chi, persona fisica o ente, abbia interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione.

Obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma

Ne consegue che l’obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell’obbligato in via principale, e così, non dipendendone, essa non viene meno nell’ipotesi in cui quest’ultima si estingua per mancata tempestiva notificazione, ai sensi dell’articolo 14, ultimo comma, Legge n. 689/81.

L’obbligato solidale che abbia pagato la sanzione, tuttavia, conserva l’azione di regresso per l’intero, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 6 citato, verso l’autore della violazione. Difatti quest’ultimo non può eccepire, all’interno di tale ultimo rapporto “di sola rilevanza privatistica”, l’estinzione del suo obbligo verso l’Amministrazione.

E’ questo il principio di diritto enunciato nel testo della sentenza n. 22082 del 22 settembre 2017 dalle Sezioni Unite civili di Cassazione, chiamate a fornire un chiarimento sulla natura della responsabilità dell’obbligato solidale ai sensi dell’articolo 6 della Legge n. 689/1981.

Caso esaminato

Nella vicenda esaminata, è stata confermata la sanzione amministrativa irrogata ad una Srl, quale obbligata in solido, per la violazione delle norme in tema di antiriciclaggio posta in essere dalla legale rappresentante della medesima.

La società si era opposta eccependo che l’estinzione dell’illecito nei confronti del legale rappresentante, cui non era stata effettuata la contestazione nel termine previsto dall’articolo 14, secondo comma, Legge n. 689/81, avrebbe dovuto comportare l’estinzione anche della sua obbligazione quale soggetto tenuto in solido.

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