Con riferimento all’Iva, è possibile dar luogo alla detrazione dell’imposta per la società non operativa anche in assenza di interpello disapplicativo.
E’ quanto sostenuto dalla Corte di cassazione, con ordinanza n. 6215 del 4 marzo 2019, respingendo il ricorso avanzato dall’Agenzia delle entrate, che chiedeva l’annullamento della sentenza della Ctr, in quanto aveva consentito alla contribuente di superare la presunzione di operatività pur senza la presentazione dell’interpello disapplicativo.
Dunque, è senza fondamento quanto sostenuto dal Fisco, considerando che la società aveva dimostrato l’impossibilità oggettiva di conseguire ricavi nell’anno 2007 a causa di un progetto edilizio avviato nel 2004 e prorogato fino al 2009.
Di conseguenza, per il principio di neutralità Iva, la società non operativa può esercitare il diritto alla detrazione ed ottenere il rimborso dell’eccedenza di Iva detraibile anche se non ha presentato interpello disapplicativo, tranne nel caso in cui si sia in presenza di costi fittizi e, quindi, sia configurabile una fattispecie fraudolenta o elusiva.
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