È possibile la detrazione dell’Iva relativa alle spese sostenute dalla società inattiva, che si trova in fase di liquidazione, se le spese sono inerenti all'attività economica esercitata in precedenza.
Questa è la conclusione a cui è giunta l’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello n. 853 del 22 dicembre 2021.
Il caso è stato presentato da una società operante nel settore del commercio all'ingrosso di gas naturale, che aveva sottoscritto un contratto d'acquisto di gas a lungo termine e, contemporaneamente, aveva acquistato la titolarità della capacità di trasporto del prodotto attraverso un gasdotto con scadenza nel 2029. La società è stata posta in liquidazione nel 2012 e a breve, con la scadenza del contratto di acquisto del gas, cesserà l'attività di rivendita, ma resta tuttavia vincolata al pagamento del corrispettivo dei contratti relativi all'acquisto della capacità di trasporto.
La società chiede chiarimenti in merito alla possibilità di detrarre l'IVA addebitatale in fattura da parte dall'impresa cessionaria dei contratti a titolo di rivalsa, con la conseguente possibilità di chiedere il rimborso di tale imposta in sede di dichiarazione e/o di utilizzarla in compensazione (verticale e/o orizzontale).
Nella risposta n. 853/2021, l’Agenzia delle Entrate verifica, in primo luogo, se con riferimento al caso di specie ricorrono i presupposti per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA addebitata in via di rivalsa alla società istante dalla società cessionaria.
Secondo l’Agenzia occorre verificare, ai fini della detraibilità dell'Iva, se il presupposto dell'inerenza possa considerarsi realizzato nella fase estintiva della società in relazione ad un'operazione che mira ad accelerare la procedura di liquidazione.
Dato che la detrazione dell’IVA presuppone “l’inerenza, anche solo potenziale, dei beni e servizi acquistati all’esercizio dell’attività d’impresa” e la loro destinazione ad operazioni soggette ad imposta, l’Agenzia delle Entrate evidenzia come la messa in liquidazione non comporta automaticamente la cessazione dell’attività da parte del soggetto passivo.
Infatti, si legge nella risposta, “la messa in liquidazione non comporta automaticamente la cessazione dell'attività, la fase di liquidazione rappresenta l'ultima fase della vita di
una società ma resta pur sempre parte dell'attività d'impresa”.
Pertanto, nel presupposto che le operazioni effettuate durante la fase di liquidazione della società possano essere considerate come parte dell'attività d'impresa (sempre che finalizzate al realizzo del patrimonio aziendale e svolte in un lasso di tempo strettamente necessario alla conclusione delle operazioni di liquidazione), l’Agenzia ritiene che - in ossequio al principio di neutralità dell'IVA - debba riconoscersi, in linea di principio, il diritto alla detrazione dell'IVA per acquisti che, come nel caso in esame, sono effettuati nello svolgimento dell'attività liquidatoria, una volta accertato il nesso di diretta strumentalità tra l'impiego dei beni e servizi acquistati e lo svolgimento dell'attività liquidatoria.
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