La Cassazione - ordinanza 20752 del 4 settembre 2017 – decreta l'illegittimità dell’avviso di accertamento per i soggetti estinti, niente retroattività per i cancellati prima del 13 dicembre 2014. Inoltre, l’ex liquidatore non può comunque proporre ricorso avverso il provvedimento ricevuto poiché privo di capacità processuale.
La nuova norma sulle società estinte non è retroattiva e, dunque, ha valenza solo ed esclusivamente per le cancellazioni presentate a decorrere dal 13 dicembre 2014: pertanto, per il pregresso non vige la nuova norma secondo cui l’estinzione ha efficacia per l'amministrazione finanziaria solo decorso un quinquennio.
La società, nel caso di specie, non ha capacità processuale per effetto dell'estinzione dell'ente a partire dall'1/1/2004, prima dell'instaurazione del primo grado.
Sull'ipotesi di retroattività dell’estinzione, che avrebbe avuto efficacia solo decorso un quinquennio, nell'ordinanza si legge: “l’art. 28, comma 4, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa, neppure implicita, e non ha, quindi, alcuna efficacia retroattiva. Ne consegue che il differimento quinquennale (operante nei confronti soltanto dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495, comma 2, del c.c., si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese sia presentata nella vigenza della nuova disciplina”.
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