Il soggetto residente nella Ue ma non in Italia, che nomina un rappresentante fiscale non è impedito a richiedere il rimborso Iva in Italia mediante la procedura del portale elettronico.
Cambio di direzione dell’Agenzia delle Entrate in merito all’accesso diretto al rimborso Iva dei soggetti non residenti in Italia con rappresentante fiscale.
Con risposta n. 359 del 20 maggio 2021, l’A.F. si conforma alle indicazioni della Corte di Giustizia europea e della Corte di cassazione in materia.
Dunque, la nomina di un rappresentante fiscale ai fini Iva in un altro Stato membro non può essere parificata al fatto di possedere una “struttura dotata di un sufficiente grado di stabilità e di un personale proprio incaricato della gestione delle proprie attività economiche”.
Pertanto, la nomina di un rappresentante fiscale non preclude al soggetto non residente la facoltà di chiedere il rimborso IVA mediante la procedura del portale elettronico, purché ricorrano le condizioni ed in assenza di cause ostative all'erogazione dello stesso.
Sul punto, l’Agenzia specifica che fatture di acquisto per le quali l’IVA è chiesta a rimborso tramite il portale elettronico (art. 38-bis2 del DPR n. 633/1972):
Un’altra precisazione riguarda la registrazione delle fatture di acquisto da parte del rappresentante fiscale, quando questo scelga per il rimborso in dichiarazione annuale anche dell’IVA relativa alle fatture di acquisto intestate alla partita IVA del soggetto non residente.
In questo caso deve tenere distinte dette operazioni da quelle riferite alla partita IVA italiana, effettuando una separata annotazione nei registri IVA e in un apposito modulo della dichiarazione annuale.
In conclusione, nell’ipotesi di società non residente con rappresentante fiscale in Italia è possibile scegliere:
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