Nel caso di accertamento con adesione della società di persone, devono essere applicati, nei confronti dei soci che non vi abbiano partecipato, il principio costituzionale della parità di trattamento e quello della capacità contributiva ai sensi dell'art. 53 della Costituzione.
Ne consegue che l'Agenzia delle Entrate, anche in base ai principi di razionalità e non contraddizione, non può chiedere ai soci medesimi somme diverse da quelle concordate con la società.
L'Erario deve infatti procedere al recupero per trasparenza, ai sensi dell'art. 5, comma 1, TUIR, nei confronti dei soggetti estranei al procedimento di accertamento con adesione - nella specie, il socio - sulla base di questo e, quindi, nella misura concordata con la società di persone.
Come già sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di adesione soltanto da parte di alcuni soggetti, gli altri, che non hanno aderito o che non hanno partecipato al contraddittorio, benché ritualmente convocati, ricevono un "atto di accertamento" fondato sull'adesione intervenuta nei confronti dei soggetti aderenti e, dunque, beneficiano della riduzione di imposta concessa agli stessi.
E’ quanto evidenziato dalla Corte di cassazione, Sezione tributaria civile, con ordinanza n. 9392 del 9 aprile 2021.
La vicenda esaminata era relativa ad un avviso di accertamento per IRPEF da reddito d'impresa notificato alla socia di una Sas, dopo che quest’ultima aveva definito l'accertamento nei suoi confronti mediante adesione.
Per la CTR era legittimo che l’Erario, a fronte dell'accertamento con adesione definito dalla società, avesse proceduto all'accertamento nei confronti dei soci in base alla percentuale posseduta rispetto al maggior reddito accertato con adesione, non avendo la contribuente allegato né asseverato alcunché a titolo di prova contraria, pur trattandosi di società in accomandita semplice.
La donna si era rivolta ai giudici di legittimità, lamentando l'entità dell'accertamento attivato nei suoi confronti, il quale aveva considerato un reddito da impresa superiore rispetto a quello determinato, nell'accertamento con adesione, per la società di cui era socia.
Doglianza giudicata fondata dalla Suprema corte, secondo la quale il recupero per trasparenza nei confronti dei soggetti estranei al procedimento di accertamento con adesione sarebbe dovuto avvenire sulla base di questo e, quindi, nella misura concordata con la società di persone.
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