Con riferimento alle società di avvocati, la legge permette che accanto agli avvocati siano presenti anche altri professionisti iscritti in albi di altre professioni.
In questi casi, l’oggetto sociale potrà riguardare, quindi, sia l’attività forense che le altre attività permesse dagli statuti delle altre professioni.
Così, in sede di costituzione societaria, la società deve dichiarare, nel proprio oggetto sociale, l’esercizio delle relative professioni oltre a quella forense.
E’ questo uno dei chiarimenti resi dall’Ordine degli avvocati di Milano con parere del 7 febbraio 2018, rilasciato al Consiglio notarile locale per quel che concerne le modalità per procedere alla costituzione di questo tipo di società, con particolare riferimento alla tematica dell’interdisciplinarità.
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