Società cooperative: fissato il contributo per l’attività di vigilanza

Pubblicato il 13 aprile 2017

E’ stata determinata, con decreto MiSE, la misura del contributo dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperative e dalle società di mutuo soccorso per il biennio 2017/2018 per le spese relative all'attività di vigilanza.

Società cooperative

Per quanto riguarda le società cooperative, il contribuito varia da 280,00 a 2.380,00 euro a seconda dei seguenti parametri: numerosi dei soci, capitale sottoscritto e fatturato.

I contributi indicati sono aumentati del 50%, per le società cooperative assoggettabili a  revisione  annuale e per le società cooperative iscritte all’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, nel caso in cui le stesse abbiano già realizzato o avviato un programma edilizio, mentre sono aumentati del 30% per le società cooperative di cui all'art. 3 della legge n. 381/1991.

Banche cooperative e società di mutuo soccorso

Il contributo dovuto dalle banche di credito cooperativo va da € 1.980,00 a € 6.660.00, in base a numero dei soci e totale attivo.

Quello delle società di mutuo soccorso va da un minimo di 280 euro ad un massimo di 840 euro, tenendo conto del numero dei soci e dei contributi mutualistici.

Calcolo

Il decreto del 3 marzo 2017, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 85 dell'11 aprile 2017, specifica che gli enti che superino anche uno solo dei parametri indicati devono versare il contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto, riferendosi ai dati rilevati dal bilancio al 31 dicembre 2016 ovvero dal bilancio chiuso nel corso dell’esercizio 2016.

Versamento

Il termine per effettuare il versamento del contributo  è fissato in 90 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, vale a dire il 10 luglio 2017.

Il versamento va eseguito utilizzando il modello F24 inserendo i seguenti codici tributo:

3010 - contributo biennale ‐ maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie) ‐ interessi per ritardato pagamento;

3011 - maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie - interessi per ritardato pagamento;

3014 ‐ sanzioni.

 

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