Società cooperative Corretta compilazione del verbale di revisione/ispezione

Pubblicato il 27 aprile 2017

Il Ministero dello Sviluppo economico, con una nota del 29 marzo 2017, che segue quella direttoriale sulla possibile redazione dei bilanci nel formato delle micro-imprese, fornisce alcune importanti precisazioni ai revisori degli enti mutualistici, dopo le recenti modifiche introdotte dal Dlgs 139/2015 sulla redazione dei bilanci, soprattutto per ciò che riguarda il discorso dei ristorni.

Ristorni

Il Dlgs 139/2015, modificando l'art. 2425 c.c., ha previsto la soppressione dell'area «E» dello schema di conto economico nella quale, fino ai consuntivi riferibili all'esercizio 2015, trovavano collocazione gli oneri e i proventi straordinari.

Relativamente agli enti mutualistici, la mancanza di una disciplina ad hoc per gli stessi - nonostante i tentativi del legislatore di coordinare le norme di natura tributaria con quelle civilistiche - ha lasciato aperto il problema di determinare correttamente l'avanzo della gestione mutualistica ristornabile ai soci, depurandolo delle componenti economiche estranee allo scambio mutualistico tra soci e società (ancorché classificate, secondo le nuove norme, nelle voci di cui ai punti A) e B) del conto economico, in luogo del precedente aggregato E).

La corretta determinazione dell'avanzo di gestione, infatti, è utile ai fini della determinazione dell'entità massima dei «ristorni», che rappresenta la vera essenza delle cooperative in quanto rappresentante della quantificazione monetaria del vantaggio mutualistico.

Ma proprio lo spostamento nell'area operativa (aggregati «A» e «B») degli oneri e dei proventi straordinari (aggregato «E») rischia di invalidare il risultato.

Per tale ragione, il MiSE con la nota del 29 marzo 2017 invita i revisori a depurare l'avanzo della gestione mutualistica dal saldo positivo di tale sezione straordinaria.

Si legge, infatti, nella nota che: nel calcolo dell’avanzo della gestione mutualistica non si dovrà tener conto degli elementi di entità o incidenza eccezionali che devono essere indicati in nota integrativa ai sensi dell’art. 2427, c. 1, n. 13, c.c., a condizione che non siano attinenti allo scambio mutualistico tra soci e società, ancorché secondo le nuove norme siano classificate nelle voci di cui ai punti A) e B) del conto economico.

Pertanto, in quanto non attinenti lo scambio mutualistico, l'avanzo complessivo della gestione deve essere depurato, extra-contabilmente, dal saldo «positivo» dei valori come le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da trasferimenti di azienda o di rami delle stesse, l'alienazione di partecipazioni, immobili e beni non strumentali, nonché il plusvalore derivante dall’acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito.

Bilancio consolidato

Altra precisazione resa dal MiSE relativamente alle società cooperative riguarda il bilancio consolidato, qualora la società abbia l’obbligo di redigerlo.

Viene precisato che se la società, pur avendo l’obbligo di redigere il bilancio consolidato, rientra in una delle ipotesi di esonero previste dalla legge, dovrà considerare il valore del patrimonio individuale rettificato degli effetti derivanti da operazioni con società controllate che sarebbero state elise se fosse stato redatto il bilancio consolidato. Tali rettifiche devono essere illustrate in un prospetto incluso nella nota integrativa del bilancio.

Pertanto, in tal caso, il valore del patrimonio, da indicare nel verbale di revisione, deve tenere conto di tale soluzione operativa.

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