Un avviso di accertamento Iva per la mancata fatturazione alla società consortile da parte delle imprese ad essa consorziate, dà l'opportunità alla Cassazione di dirimere così una questione che ha visto pareri discordanti in giurisprudenza: la causa consortile non è ostativa allo svolgimento, da parte della società consortile, di una distinta attività commerciale con scopo di lucro, inteso come esigenza di economicità della gestione dell’attività svolta.
Pertanto, la società consortile può conseguire autonomi ricavi dall’attività compiuta nei confronti dei terzi, salvo il perseguimento dello scopo mutualistico nei rapporti interni con le imprese consorziate.
Non dovrà addossare alle società consociate eventuali maggiori oneri connessi alle spese di funzionamento della organizzazione consortile, ricavando dallo svolgimento della sua attività esterna i proventi necessari a coprire integralmente tali costi, trasferendoli, attraverso la applicazione di una percentuale di ricarico, sul maggiore corrispettivo che riceve dai terzi committenti.
Dunque, le società consortili non devono sempre ritrasferire alle imprese consorziate il vantaggio ottenuto dallo svolgimento dell’attività consortile.
Si esplicita nella sentenza che le possibili situazioni e le relative conseguenze in tema di fatturazione, devono essere valutate caso per caso.
Le differenze tra quanto fatturato dal consorzio al terzo committente e quanto fatturato dal consorziato al consorzio possono essere costituite:
a) dal costo delle spese di gestione generali ripartito tra i singoli consorziati e addebitato al consorziato in occasione dell’affidamento dei lavori;
b) dal costo di specifici servizi forniti dal consorzio al consorziato in relazione ai lavori che questo è deputato a svolgere;
c) dalle provvigioni dovute dal consorziato (mandante) al consorzio (mandatario senza rappresentanza), escluse dall’imponibile Iva ex articolo 13 del Dpr 633/1972;
d) dal costo e dagli utili per ulteriori servizi forniti solo dal consorzio, quale soggetto imprenditoriale, in favore del terzo committente, in relazione ai lavori posti in essere dal consorziato a seguito della commessa in suo favore.
È l’individuazione di quanto si verifica nel caso concreto a costituire un problema di prova e di onere della prova:
- nelle prime due ipotesi la differenza dell'importo fatturato, nel caso di compensazione tra consorziato e società consortile, in assenza di dettaglio di costi e ricavi, si risolve in un occultamento dei ricavi del consorziato e l'onere del consorziato è fornire la prova che tale differenza non sia costituita da ricavi;
- nelle altre due ipotesi, è onere del consorziato provare che la differenza suddetta sia costituita da provvigioni o da servizi resi dal consorzio al terzo.
A stabilirlo Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 12190 del 14 giugno 2016.
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